Cambiano le regole in materia di Superbonus. Cos’è accaduto? Proviamo a far chiarezza.
Il vecchio Bonus 110% nel 2023 passa al 90%.
In particolare:
- Per i condomini lo sgravio scende al 90% a meno che, come stabilito dal Governo con un emendamento alla legge di Bilancio, l’Assemblea non abbia deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la CILAS non sia stata presentata entro il 31 dicembre, o abbia deliberato dal 19 al 24 novembre 2022 presentando la CILAS entro il 25 novembre.
- Per le cd. “Villette” ove, entro il 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, varrà ancora il 110% ma SOLO SINO al 31 marzo 2023.
Vi ricordiamo, inoltre, che attualmente i soggetti che possono accedere al Superbonus sono:
- Condomini, Persone fisiche (proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate), Onlus, Associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato;
- Persone fisiche (proprietarie di singoli edifici unifamiliari ma con il vincolo che al 30 settembre 2022 abbiano già completato il 30% del lavoro complessivo, inoltre per questi soggetti il superbonus 110% potrà essere utilizzato sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023).
Ma andiamo alle nuove regole previste con l’introduzione Superbonus 90% (da utilizzare per fronteggiare le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023):
- Il contribuente deve essere proprietario dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente o, ancora, titolare di un diritto reale di godimento;
- l’edificio o l’unità immobiliare devono essere adibiti ad abitazione principale di colui il quale sosterrà le spese;
- quanto al requisito reddituale, varrà il parametro cd. del “reddito di riferimento” che non dovrà superare i 15.000 euro, calcolato in conformità all’art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.
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Tratto da: Il Messaggero.it